IL DEPOSITO LEGALE IN ITALIA
vecchia legge del 1939, modificata nel 1945:
- se editi per conto di amministrazioni governative: + 5 copie
- se editi da enti di diritto pubblico: + 1 copia alla Biblioteca della Camera e + 1 copia alla Biblioteca del Senato
- se di argomento scientifico o tecnico: + 1 copia alla Biblioteca centrale del CNR
Cfr. Paolo Traniello, Legislazione delle biblioteche in Italia, Roma, Carocci, 1999, p. 23-26.
nuova legge 15 aprile 2004 + regolamento 3 maggio 2006 + decreto ministeriale 28 dicembre 2007:
- obbligo per gli editori e non più per i tipografi
- eliminazione del passaggio attraverso prefetture e procure
- non più 5 copie ma 4 copie (2 destinate a BNCF e BNCR, 2 destinate a biblioteche locali)
- gestione su base regionale e non più provinciale (eccetto che per le provincie autonome) delle copie destinate al deposito locale
- inclusione dei documenti digitali (in linea di principio tutti, ma solo il trattamento di quelli off-line viene regolamentato)
resta da definire in norme successive:
- il trattamento dei documenti digitali on-line
Cfr. lo Speciale deposito legale (AIB Notizie 2004/06),
le osservazioni
dell'AIB sullo schema di regolamento del deposito legale
(ottobre 2005) e gli articoli di Paola Puglisi Deposito legale, la bicicletta nuova (Bollettino AIB 2007/1-2), di Giuseppe Vitiello
Come si consolida un'anomalia bibliotecaria: a proposito della nuova legge sul deposito legale in Italia,
(Biblioteche oggi, 25 (2007), n. 1, p. 9-21) e di Anna Maria Mandillo
La situazione del deposito legale in cinque punti (AIB Notizie 2008/5).
pagina a cura di Riccardo Ridi, creata 2001-10-07,
ultimo aggiornamento 2012-04-23